
Legge 10 13/08/2011 ( cd. Piano Casa ). La Regione Lazio ridefinisce (* ex Piano Casa 11/2009) le condizioni ed i requisiti necessari alla sua applicazione. Il Piano Casa esclude gli edifici realizzati abusivamente (* ovvero non condonati ) e gli edifici ubicati in aree con particolari caratteristiche (es. gli insediamenti urbani storici, le aree con vincolo di inedificabilità, aree naturali protette, le aree del demanio marittimo ... etc.). Per i fabbricati con vincoli paesaggistici l'applicazione del Piano Casa è subordinata alla autorizzazione preventiva dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il Piano Casa lascia ampio spazio ai singoli comuni ( * es Comune di Roma ) che possono escludere dalla sua applicazione particolari aree di PRG.
Quanto di seguito descritto ha valore puramente indicativo. Decliniamo ogni responsabilità per errata interpretazione dovuta ad eventuali aggiornamenti e/o integrazioni alle disposizioni legislative relative al cd. Piano Casa. I paragrafi evidenziati in giallo e contrassegnati con la sigla [NdR] sono note inserite dallo scrivente che non fanno parte del testo legislativo. Nel caso si riscontrino omissioni e/o inesattezze si prega d comunicarlo al seguente indirizzo: Informazioni Piano Casa
Agg. del 18 Settembre 2012
L.R. 13 agosto 2011, n. 10
*[NdR](comunemente detta Piano Casa)
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale)
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della L.R. 21/2009)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 21/2009 *[NdR](ex Piano Casa 2009) le parole: nonché della normativa sulle zone agricole sono soppresse.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 21/2009)
1. L’articolo 2 della L.R. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte ll del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004
4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
* [NdR] ( Il Comune di Roma ha delegato ai Municipi gli adempimenti di istruttoria e rilascio del Piano Casa )
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4.”
* [NdR] ( Gli ampliamenti Piano Casa devono essere congruenti con quanto descritto nel titolo abitativo )
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