Piano Casa Regione Lazio | Ambito di applicazione

Piano Casa Lazio

Legge 10 13/08/2011 ( cd. Piano Casa ). La Regione Lazio ridefinisce (* ex Piano Casa 11/2009) le condizioni ed i requisiti necessari alla sua applicazione. Il Piano Casa esclude gli edifici realizzati abusivamente (* ovvero non condonati ) e gli edifici ubicati in aree con particolari caratteristiche (es. gli insediamenti urbani storici, le aree con vincolo di inedificabilità, aree naturali protette, le aree del demanio marittimo ... etc.). Per i fabbricati con vincoli paesaggistici l'applicazione del Piano Casa è subordinata alla autorizzazione preventiva dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il Piano Casa lascia ampio spazio ai singoli comuni ( * es Comune di Roma ) che possono escludere dalla sua applicazione particolari aree di PRG.

Quanto di seguito descritto ha valore puramente indicativo. Decliniamo ogni responsabilità per errata interpretazione dovuta ad eventuali aggiornamenti e/o integrazioni alle disposizioni legislative relative al cd. Piano Casa. I paragrafi evidenziati in giallo e contrassegnati con la sigla [NdR] sono note inserite dallo scrivente che non fanno parte del testo legislativo. Nel caso si riscontrino omissioni e/o inesattezze si prega d comunicarlo al seguente indirizzo: Informazioni Piano Casa

Agg. del 18 Settembre 2012

L.R. 13 agosto 2011, n. 10

*[NdR](comunemente detta Piano Casa)
 

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale)

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della L.R. 21/2009)
 

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 21/2009 *[NdR](ex Piano Casa 2009) le parole: nonché della normativa sulle zone agricole sono soppresse.
 

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 21/2009)
 

1.  L’articolo 2 della L.R. 21/2009 è sostituito dal seguente:
 

Art. 2

(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  1. Siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati , come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio

    * [NdR] ( Titoli abilitativi Comune di Roma )
     
  2. Siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
    anche a seguito della formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35 della l. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il termine previsto dall’articolo 6, comma 4.

    * [NdR] ( Edifici che, seppur sorti abusivamente, siano stati fatti oggetto di regolarizzazione )

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:

  1. Su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici
    ( Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR )
  2. Su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta
  3. Su edifici situati nelle aree naturali protette con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1;
  4. Su edifici situati nelle aree del demanio marittimo
  5. Su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
  6. Su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
  7. Su edifici situati nelle fasce di rispetto come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici l° aprile 1968, n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche;
  8. Su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930

3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte ll del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004

4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
 
* [NdR] ( Il Comune di Roma ha delegato ai Municipi gli adempimenti di istruttoria e rilascio del Piano Casa )
 

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4.”
 

* [NdR] ( Gli ampliamenti Piano Casa devono essere congruenti con quanto descritto nel titolo abitativo )

 

Art. 3 .... continua ►►

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